Art. 1.
(Dipartimento per la salute mentale delle aziende sanitarie locali).

      1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

      «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano su base dipartimentale i servizi di assistenza psichiatrica.
      Gli interventi per la tutela della salute mentale sono svolti dai servizi unici di psichiatria, di neuropsichiatria infantile e di psicologia, istituiti presso ogni azienda sanitaria locale. Tali servizi sono coordinati tra loro, con il servizio sociale del dipartimento per la salute mentale delle aziende sanitarie locali e con gli altri che siano ritenuti necessari. L'organizzazione dipartimentale deve prevedere la costituzione di due gruppi interdisciplinari ed unici per l'intera azienda sanitaria locale, dei quali uno per la popolazione adulta ed un altro per la popolazione infantile, integrati tra loro per garantire la continuità negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, relativi alle malattie mentali, nel passaggio dall'età infantile all'adolescenza ed all'età adulta».

      2. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: «dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dai servizi e dai dipartimenti di cui ai commi primo e secondo».
      3. I dipartimenti per la salute mentale di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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